Corte d’Appello di Torino, sez. lav., sent. 5 novembre 2024, n. 399 

Autorità:
Corte d’Appello

Data:
5 novembre 2024

Numero:
399

Regione:
Piemonte

Due lavoratori impugnavano il mancato computo delle assenze per l’assistenza a familiari disabili, fruite ai sensi dell’art. 33 L. n. 104/1992 e dell’art. 42, commi 5 e 5-bis, D.lgs. n. 151/2001, nella determinazione del premio di risultato e dei passaggi automatici di parametro retributivo previsti dal CCNL applicato. Il Tribunale di Torino rigettava il ricorso, ritenendo che la mancata equiparazione dell’assenza alla presenza in servizio non integrasse discriminazione diretta né indiretta.  Gli appellanti contestavano tale decisione, sostenendo che la normativa contrattuale in esame penalizzava direttamente i lavoratori con disabilità o caregiver di familiari disabili, configurando una discriminazione vietata dal diritto eurounitario. La Corte ha ritenuto fondato l’appello, riconoscendo il carattere direttamente discriminatorio della normativa contrattuale contestata. Richiamando la Direttiva 2000/78/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (C-303/06, Coleman), ha evidenziato che il divieto di discriminazione per disabilità si estende anche ai lavoratori che assistono familiari disabili. La mancata equiparazione delle assenze per assistenza a disabili alle giornate di presenza in servizio si fonda proprio sulla condizione di handicap del familiare assistito, determinando un trattamento meno favorevole rispetto ad altri lavoratori. La Corte ha ribadito che il criterio della presenza in servizio può giustificare differenze di trattamento solo se fondato su esigenze organizzative obiettive e proporzionate, mentre nel caso di specie il criterio esclude arbitrariamente i lavoratori beneficiari della L. n. 104/1992.  La Corte di Appello di Torino ha accolto l’appello, dichiarando discriminatoria la normativa contrattuale impugnata e condannando l’azienda al pagamento delle differenze retributive spettanti agli appellanti. 

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