Autorità:
Tribunale
Data:
25 novembre 2024
Numero:
9312
Regione:
Lazio
La ricorrente, impiegata presso la società convenuta, è stata licenziata per aver impropriamente utilizzato il congedo straordinario ex art. 42 d.lgs. n. 151/2001, concesso per assistere la madre gravemente disabile. Secondo l’addebito disciplinare, la dipendente aveva svolto attività lavorative presso lo stabilimento balneare di famiglia, utilizzando così i permessi per scopi estranei alle finalità assistenziali previste dalla normativa. La lavoratrice impugnava il licenziamento, sostenendo che le attività svolte fossero compatibili con lo stato di salute della madre e non contestando, nel merito, i fatti disciplinarmente rilevanti. Il Tribunale ha ritenuto fondata la contestazione disciplinare, evidenziando come la ricorrente non avesse contestato in modo specifico i fatti oggetto di addebito né avesse fornito elementi probatori idonei a dimostrare l’effettiva assistenza prestata alla madre durante i giorni di permesso. Secondo l’art. 115 c.p.c., i fatti non contestati si intendono pacificamente acquisiti al processo, e grava sul lavoratore l’onere di dimostrare che i permessi fruiti siano stati effettivamente utilizzati per scopi assistenziali. Il Tribunale ha inoltre confermato la piena legittimità degli accertamenti investigativi disposti dalla società, in conformità alla giurisprudenza di legittimità che ammette il ricorso ad agenzie investigative per verificare l’esatto adempimento degli obblighi del dipendente in relazione all’uso dei permessi assistenziali. Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarando legittimo il licenziamento per giusta causa.