Autorità:
Tribunale
Data:
18/08/2023
Numero:
852
Regione:
Sardegna
Nel caso di specie, si trattava di un ricorso per la declaratoria di nullità della deliberazione adottata dall’assemblea condominiale con cui il condominio aveva autorizzato l’installazione di un impianto elevatore, con finalità di eliminazione delle barriere architettoniche; la ricorrente riteneva che l’opera pregiudicasse il decoro architettonico del fabbricato e che era ingiustificato il mancato vaglio di soluzioni tecniche alternative alla collocazione dell’ascensore. Il Tribunale, nel rigettare la domanda, ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione sulla normativa per l’eliminazione delle barriere architettoniche ricordando che l’eventuale sacrificio del diritto d’uso o di godimento individuale va soppesato e valutato alla stregua del principio di solidarietà «secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili». Emerge l’esigenza di bilanciamento, più volte rimarcata anche dalla giurisprudenza amministrativa, che dà prevalenza alla normativa sulle barriere architettoniche laddove il sacrificio del diritto individuale non sia significativo.