Autorità:
Tribunale
Data:
5/04/2023
Numero:
Regione:
Lombardia
Con sent. del 5 aprile 2023 – a fronte del ricorso avverso la decisione con cui il Comune di Milano aveva disposto il trasferimento di una scuola secondaria in una nuova sede, asseritamente ritenuta inidonea «rispetto alle esigenze di accesso e di mobilità interna degli alunni con disabilità» – il Tribunale di Milano, dopo aver affermato che non sussiste un interesse giuridicamente qualificato al mantenimento di una scuola in una determinata sede ha osservato che il carattere eventualmente discriminatorio della condotta tenuta dal Comune poteva dipendere dalla nuova configurazione che assumerà l’edificio all’esito dei lavori di ristrutturazione che, al momento del ricorso, ancora non erano stati effettuati. Soltanto qualora la nuova struttura si fosse rivelata inidonea a conservare i parametri educativi a suo tempo garantiti dalla scuola di via Vivaio, poteva esserci spazio per l’accertamento di una eventuale condotta lesiva della parità di trattamento degli alunni con disabilità e, di conseguenza, per l’ordine di rimozione delle barriere architettoniche del nuovo edificio. Anche in questo caso, dunque il ricorso è stato ritenuto infondato perché per il giudice era impossibile accertare che un atteggiamento discriminatorio fosse stato posto effettivamente in essere.