Autorità:
Tribunale
Data:
21/11/2023
Numero:
–
Regione:
Lazio
La pronuncia del 21 novembre 2023 del Tribunale di Roma, sez. diritti delle persone e immigrazione civile, ha avuto ad oggetto il ricorso, ai sensi della legge n. 67 del 2006, di un avvocato con disabilità che lamentava di non aver potuto accedere ad un Commissariato di polizia di Roma a causa della presenza di barriere architettoniche. Segnalata agli agenti l’impossibilità di accedere, il personale si era reso disponibile a «prenderlo di peso per portarlo ai piani superiori», soluzione che non era stata però accettata in quanto ritenuta offensiva e poco dignitosa. Il ricorrente richiedeva così il risarcimento del danno a causa della asserita discriminazione indiretta subita. Il giudice ha però rigettato il ricorso rilevando che il ricorrente non aveva fornito, con sufficiente precisione, elementi di fatto a sostegno della propria domanda. In particolare, pur avendo allegato le foto dello stabile, il giudice ha ritenuto che dagli atti depositati non si potesse neppure verificare che l’avvocato si fosse effettivamente recato nel Commissariato. Ben vero, dunque, che la legge n. 67 del 2006 prevede che sia il resistente a dover dimostrare l’insussistenza della discriminazione, ma è in ogni caso necessario che il soggetto che ritiene di aver subito tale discriminazione fornisca gli elementi di fatto che consentano al giudice di verificare che la discriminazione sia effettivamente avvenuta.