Autorità:
Corte d’Appello
Data:
8/03/2023
Numero:
Regione:
Marche
La Corte d’Appello di Ancona, II sez. civ, sent. 8 marzo 2023, ha ribadito – sulla scorta di un orientamento della Corte di Cassazione (Sez. Unite, sent. 24 settembre 2020, n. 20164; sent. 20 gennaio 2022, n. 1781) – che se la controversia verte sulla redazione del progetto individuale, sul suo aggiornamento o ne vengano contestati gli esiti, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. Viceversa, la mancata attuazione o esecuzione dello stesso progetto di vita determina la giurisdizione del giudice ordinario.
Rispetto a tale ricostruzione, la Corte d’Appello di Ancora introduce però una significativa novità, ritenendo che se il progetto di vita non garantisce accomodamenti ragionevoli che assicurino il pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza con gli altri cittadini, tale progetto determina una discriminazione nei confronti della persona con disabilità e ciò determina la giurisdizione del giudice ordinario, che può quindi censurare il progetto di vita ritenendolo discriminatorio ai sensi della legge n. 67 del 2006.
Nella specie, la ricorrente aveva chiesto di riformare l’ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno e di accertare il comportamento discriminatorio posto in essere dal Comune che, nell’elaborazione del progetto, non aveva garantito un numero di ore di assistenza domiciliare diretta adeguata alla condizione della ricorrente stessa. La Corte d’Appello – pur non accogliendo la richiesta di modificare il contenuto del progetto di vita – ha comunque accertato, richiamando più volte la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che il Comune convenuto, non avendo previsto nel progetto di vita la richiesta assistenza domiciliare, aveva posto in essere una condotta discriminatoria, limitando la persona con disabilità nell’esercizio delle sue libertà fondamentali e violando il suo diritto alla salute ex art. 32 Cost.