Autorità:
TAR
Data:
6/02/2023
Numero:
350
Regione:
Sicilia
Il TAR Sicilia, Catania, sez. III, 6 febbraio 2023, n. 350, ha precisato che «il danno non patrimoniale derivante dalla ritardata predisposizione del piano personalizzato ex art. 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328, deve essere provato con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni semplici, e deve essere dimostrato che, in assenza di tale attività, [l’interessato] abbia subito deficit che abbiano inciso sulla sua qualità di vita. Il richiedente è tenuto quindi ad allegare e provare in termini reali il pregiudizio subito. Pertanto, la mancata concreta prova che [l’interessato] abbia subito un peggioramento del suo stato di salute o, comunque, che ci sia stata una incidenza negativa nella sua vita, durante il periodo in cui ancora il piano non era stato redatto non consente di riconoscere alcun risarcimento».