Autorità:
TAR
Data:
27/06/2023
Numero:
3856
Regione:
Campania
Nella pronuncia si ribadise che sull’amministrazione comunale incombe uno specifico e inderogabile dovere di agire che impone alla medesima di adottare tutte le necessarie misure affinché la fruizione delle prestazioni prevista nel progetto individuale in favore della persona con disabilità sia effettiva e quanto più possibile esaustiva. In effetti, il legislatore (cfr. art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328) è molto chiaro nell’assegnare alle amministrazioni comunali tale compito: tale previsione sancisce «per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale».