Autorità:
Consiglio di Stato
Data:
11/09/2023
Numero:
8257
Regione:
Lombardia
Il Consiglio di Stato, con la sent. 11 settembre 2023, n. 8257 (si trattava della possibilità di costruire un ascensore in un condominio, che avrebbe ostacolato la vista del lago dalla strada provinciale) ha affermato che la disciplina sull’abbattimento delle barriere architettoniche contenuta nella legge n. 13 del 1989 deve essere oggetto di un’interpretazione costituzionalmente orientata in senso estensivo, in ossequio al principio di solidarietà (art. 2 Cost.), per cui i problemi delle persone con disabilità motoria devono essere assunti dall’intera collettività. Ha poi affermato che l’art. 4 della citata legge n. 13 del 1989, nel prevedere che gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche e a migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità, si possono effettuare anche su beni sottoposti a vincolo paesaggistico, e che pertanto la relativa autorizzazione «può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato». Gli enti locali che vogliano impedire la costruzione di ascensori volti all’abbattimento delle barriere architettoniche devono dunque accollarsi un onere di motivazione particolarmente intenso, dal momento che l’interesse della persona con disabilità svantaggiata può soccombere di fronte alla tutela del patrimonio artistico soltanto in casi eccezionali.