Autorità:
Tribunale
Data:
30 giugno 2025
Numero:
1677
Regione:
Emilia Romagna
Il giudizio è stato promosso da più condomini contro il condominio e altri partecipanti, per ottenere la declaratoria di nullità delle delibere che avevano negato l’installazione di un ascensore esterno nella corte comune. I ricorrenti denunciavano una decisione discriminatoria e contraria alla normativa sulle barriere architettoniche. Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda, affermando che “il principio di solidarietà condominiale impone di facilitare l’eliminazione delle barriere architettoniche” e che in caso di conflitto “prevale il diritto all’accessibilità rispetto alle norme sulle distanze e sulle vedute”. Il giudice ha sottolineato che l’ascensore costituiva l’unica soluzione tecnicamente realizzabile e che il diniego assembleare integrava un abuso ed eccesso di potere, in quanto “intrinsecamente discriminatorio nei confronti dei condomini”. È stata ribadita una visione costituzionalmente orientata del diritto di proprietà, richiamando gli artt. 2, 3 e 32 Cost., e affermando che impedire l’ascensore avrebbe determinato una discriminazione indiretta. Le delibere sono state dichiarate nulle e il condominio condannato alle spese.