Trib. Torino, sez. lav., sent. 31 ottobre 2025, n. 3802

Autorità:
Tribunale

Data:
31 ottobre 2025

Numero:
3802

Regione:
Piemonte

Con la sentenza n. 3802 del 31 ottobre 2025, il Tribunale di Torino si è pronunciato sul ricorso presentato contro la Regione Piemonte da alcuni cittadini stranieri, beneficiari di pensione di invalidità civile. 

I ricorrenti erano stati in passato titolari di permessi di soggiorno (rispettivamente per motivi familiari, lavoro subordinato, attesa occupazione) che garantivano l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, a causa dell’insorgere di una patologia che determinava l’accertamento dell’invalidità civile, non avevano potuto rinnovare questi permessi di soggiorno e si vedevano costretti a convertirli in permessi per residenza elettiva. Questo titolo, previsto dall’art. 11, comma 1, lettera c-quater), del DPR 394 del 1999, consente il rilascio del permesso di soggiorno, tra gli altri motivi, a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia. 

A seguito della conversione, la Regione Piemonte chiedeva ai ricorrenti l’iscrizione volontaria al SSN, subordinata al pagamento del contributo annuale di 2.000 euro, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023. Secondo i ricorrenti, questo onere economico, particolarmente gravoso per persone prive di redditi diversi dalla pensione di invalidità, determina però una disparità di trattamento legata sia alla loro condizione di stranieri che alla disabilità. 

Nella decisione in commento, il Tribunale incentra il proprio ragionamento sull’interpretazione dell’art. 34 del D. Lgs. 186/1998 (il c.d. Testo Unico sull’Immigrazione, TUI). La norma elenca le categorie di stranieri con diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN e non include tra questi i titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva. Pur richiamando la citata ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del Tribunale di Milano, il Tribunale di Torino ritiene possibile adottare una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 34 TUI, che includa tra i beneficiari dell’iscrizione obbligatoria anche i titolari di permesso per residenza elettiva derivante dalla conversione di un permesso che già dava diritto all’iscrizione. 

A sostegno di questa interpretazione, il Tribunale osserva che il permesso per residenza elettiva non esisteva quando fu emanato il TUI e richiama l’accordo della Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 destinato a fornire «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e delle province autonome italiane». Tale accordo, vincolante per le amministrazioni, elenca, tra i casi di iscrizione obbligatoria al SSN di cui all’art. 34 comma 1 del Testo Unico, l’ipotesi del titolare di permesso per residenza elettiva che percepisce in Italia una pensione contributiva. Per il giudice, la situazione dei ricorrenti, titolari di un permesso di soggiorno per residenza elettiva che percepiscono una pensione di invalidità dopo aver perso i requisiti per il rinnovo dei precedenti titoli di soggiorno che davano diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN, è del tutto assimilabile. Il Giudice torinese richiama inoltre, a supporto di questa tesi interpretativa, la posizione espressa dal ministero della Salute nel giudizio davanti al Tribunale di Milano. 

Sulla base di questi elementi, il Tribunale accerta il carattere discriminatorio della condotta della Regione Piemonte per aver negato l’iscrizione obbligatoria ai ricorrenti. Ordina quindi alla Regione di riconoscere loro il diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN, di restituire le somme versate per l’iscrizione volontaria negli anni 2024 e 2025 e di adottare le misure necessarie a garantire che anche altri soggetti nelle medesime condizioni possano regolarmente accedere al servizio sanitario senza oneri indebiti. 

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