Autorità:
Corte costituzionale
Data:
28 settembre 2016
Numero:
213
Regione:
Toscana
La Corte costituzionale ha esaminato la questione sollevata dal Tribunale di Livorno, riguardo all’art. 33, comma 3, della legge 104/1992, che disciplina i permessi retribuiti per assistere le persone con disabilità grave. Il giudice rimettente riteneva incostituzionale l’esclusione del convivente more uxorio dal novero dei beneficiari, in contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. La Corte ha ricostruito l’evoluzione normativa dei permessi, evidenziando che la loro finalità è tutelare la salute psico-fisica della persona con disabilità, favorendo l’assistenza familiare. Tale finalità, afferma la Corte, non può essere limitata ai legami di coniugio o parentela, poiché il diritto alla salute e alla piena integrazione va garantito anche nelle formazioni sociali basate sulla convivenza affettiva. L’esclusione del convivente è quindi ritenuta irragionevole e lesiva dei diritti fondamentali della persona.
La Corte conclude che il convivente deve essere incluso tra i soggetti che possono fruire dei permessi, in alternativa a coniuge, parenti o affini entro il secondo grado. Dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma, estende dunque il beneficio anche al partner convivente.