Autorità:
Cassazione
Data:
19 marzo 2025
Numero:
43
Regione:
–
Lo scorso 4 novembre si è discussa in pubblica udienza dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità sollevata dalla Corte di Cassazione, sez. lav., con l’ordinanza pubblicata il 19 marzo 2025, n. 43.
Con tale ordinanza la Suprema corte ha interrogato il giudice costituzionale in merito alla legittimità dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (Testo unico sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità), nella versione anteriore alle modifiche intervenute con l’art. 2, comma 1, lettera n) del d.lgs. 105/2022, nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario finalizzato all’assistenza del familiare con disabilità grave. Secondo la Suprema corte sussiste un profilo di illegittimità costituzionale della disposizione censurata con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, in quanto viola la tutela costituzionale riconosciuta alla famiglia di fatto e comprime irragionevolmente il diritto alla salute psicofisica della persona con disabilità, da intendersi quale diritto inviolabile dell’uomo.
La questione prende le mosse dal rigetto da parte dell’INPS nei confronti di R.A. nel riconoscergli il permesso di cui all’art. 42, co. 5, d.lgs. 151/01 per il periodo di convivenza di fatto antecedente al matrimonio contratto con la coniuge affetta da grave disabilità. Come chiarito in udienza dall’avvocato Alberto Guariso, difensore di R.A., la convivenza di quest’ultimo con la sua compagna (poi divenuta coniuge) si è protratta per più di dieci anni ed è stata altresì registrata come convivenza di fatto presso gli uffici anagrafici. L’Istituto ha accolto, tuttavia, la domanda di R.A. soltanto per il periodo successivo al matrimonio e fino al decesso della coniuge.
Al riguardo la Corte di Appello di Milano ha confermato quanto statuito già dal giudice di prima istanza, riconoscendo in favore del ricorrente R.A. la domanda anche per il periodo di convivenza di fatto antecedente al matrimonio. La corte di merito milanese ha in tal senso aderito ad una interpretazione evolutiva conforme alla giurisprudenza costituzionale in materia di congedo familiare, con quale il convivente è stato equiparato al coniuge convivente e alla parte di unione civile. Nel caso di specie, come rimarcato dall’avvocato Alberto Guariso si discute concretamente del diritto della persona con disabilità ad avere accudimento e cure da parte della persona con cui è consolidata la relazione affettiva, nonostante l’assenza di un legame di coniugio.