Trib. Ravenna, sez. lav., ord. 4 gennaio 2024

Autorità:
Tribunale

Data:
4 gennaio 2024

Numero:

Regione:
Emilia-Romagna

Nel caso di specie, una lavoratrice con disabilità ha chiamato in giudizio il suo datore di lavoro per contestare la legittimità del licenziamento intervenuto a seguito della scadenza del periodo di comporto pari a 180 giorni all’anno. Il datore di lavoro aveva in effetti agito secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro rilevante (CCNL), che non introduce alcun trattamento differenziato tra i lavoratori con e senza disabilità, prescrivendo soltanto che, al termine di tale periodo di 180 giorni, il lavoratore possa fruire, su sua richiesta, di un’ulteriore aspettativa, non retribuita, di 120 giorni.

Il Tribunale di Ravenna, di fronte a questa fattispecie, ha chiesto alla Corte di giustizia di esprimersi in merito al carattere discriminatorio delle disposizioni del CCNL applicabili al caso concreto, con riferimento all’interpretazione della direttiva 2000/78/CE che, come noto, stabilisce un quadro generale di tutela contro diverse forme di discriminazione, tra cui quelle fondate sulla disabilità, nel mondo lavorativo.

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