Trib. Milano, sez. lav., ord. 6 settembre 2025

Autorità:
Tribunale

Data:
6 settembre 2025

Numero:

Regione:
Lombardia

La Corte costituzionale sarà chiamata, nei prossimi mesi, ad occuparsi nuovamente di diritti delle persone straniere con disabilità a seguito della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla sezione lavoro del Tribunale di Milano con l’ordinanza del 6 settembre 2025.

Il caso riguarda due cittadini stranieri extra UE precedentemente titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro che, a seguito del riconoscimento della condizione di invalidità e della relativa pensione, hanno ottenuto un permesso di soggiorno “per residenza elettiva”, spettante, per l’appunto, a tutti gli stranieri che, già titolari di un permesso al soggiorno, sono poi diventati titolari di una pensione (art. 11, comma 1, c-quater), D.P.R. 394/1999). 

I ricorrenti si erano visti richiedere dalla Regione Lombardia il versamento di 2.000 euro per l’iscrizione volontaria al SSN, ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 3, del D. Lgs. 286/1998. Questa disposizione regola l’iscrizione al SSN degli stranieri regolarmente soggiornanti, prevedendo l’iscrizione obbligatoria per gli stranieri titolari dei permessi di soggiorno tassativamente individuati al comma 1 e per i familiari a carico e l’iscrizione volontaria, a pagamento, per chi non rientra tra le categorie espressamente richiamate. 

Adito dai ricorrenti con un’azione civile contro la discriminazione, il Tribunale di Milano ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità del citato art. 34, comma 1, del D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui esclude dall’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per residenza elettiva, derivante dalla conversione di un’altra autorizzazione al soggiorno per cui era prevista l’iscrizione obbligatoria. 

In subordine, il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale anche con riferimento al comma 3 dell’art. 34 del D. Lgs. 286/1998 (come modificato dall’art. 1, comma 240, lett. a), della L. 30.12.2023, n. 213) nella parte in cui prevede che i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva attribuito in forza della percezione di una prestazione di invalidità siano tenuti a iscriversi volontariamente al SSN/SSR pagando una somma che “non può essere inferiore a euro 2.000 annui”.  

In particolare, l’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 286/1998 risulterebbe in contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost. perché determinerebbe una differenza di trattamento irragionevole nell’accesso al SSN e nell’accesso al diritto alla salute tra stranieri abili al lavoro e stranieri con disabilità, da una parte, e tra cittadini italiani e stranieri dall’altra. La ratio sottesa all’art. 34 del D. Lgs. 286/1998, che attribuisce il diritto all’iscrizione obbligatoria solo ai titolari dei permessi di soggiorno individuati al comma 1, risiede in due criteri principali: la presunzione di un legame stabile e permanente con lo stato italiano o la presenza di particolari ragioni di tutela. Tuttavia, nel caso in esame, i ricorrenti, pur mantenendo un forte legame con lo stato italiano, sono stati esclusi dall’accesso gratuito al SSN esclusivamente in ragione della sopravvenuta condizione di disabilità. 

Ciò, infatti, ha impedito loro di rinnovare il permesso di soggiorno per lavoro (che dà diritto all’iscrizione obbligatoria) e si sono visti convertire quel permesso in permesso per residenza elettiva (che non lo prevede). Così, la norma non attribuisce rilievo alla condizione di disabilità alla base del permesso di soggiorno per residenza elettiva legato alla pensione di invalidità. Ciò contrasta con l’attribuzione del diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN riconosciuta ad altre categorie di permesso di soggiorno che presentano esigenze di tutela analoghe. Il contrasto dell’art. 34 comma 1 del D. Lgs. 286/1998 con l’art. 3 Cost. si ravvisa anche con riferimento ai motivi di nazionalità: a differenza dei cittadini stranieri, i cittadini italiani con disabilità titolari di soli redditi esenti (come la pensione di invalidità) non sono tenuti a versare alcun contributo per accedere al SSN, poiché esenti da dichiarazione dei redditi (art. 63 L. 833/78). Questo profilo vale a fondare anche l’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 34 del D. Lgs. 286/1998, per contrasto con il principio di eguaglianza sostanziale. Il contributo minimo di 2000 euro richiesto dalla legge per l’iscrizione al SSN, infatti, per un verso, risulta incompatibile con condizioni di particolare indigenza (come quella dei ricorrenti che vivono solo della pensione di invalidità) e, per altro verso, non è parametrato al reddito. 

Il Tribunale rileva inoltre il contrasto delle disposizioni richiamate con l’art. 32 Cost. e il nucleo irriducibile del diritto alla salute che esso tutela e con l’art. 117 Cost., nonché con riferimento agli obblighi internazionali che impongono parità di accesso ai servizi sanitari (quali gli articoli 4 e 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e l’art. 13 della Carta sociale europea).

Vedremo, nei prossimi mesi quale sarà l’esito della decisione da parte della Corte costituzionale.

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