Autorità:
Cassazione
Data:
18 luglio 2025
Numero:
20036
Regione:
Lazio
Con ordinanza 18 luglio 2025, n. 20036, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha rigettato il ricorso di un lavoratore, licenziato per giusta causa dopo aver deriso una collega con disabilità fisica imitando il verso della gallina di fronte ai clienti.
In particolare, il lavoratore, dopo essere stato licenziato nel 2020 per tale contestazione disciplinare, aveva agito in giudizio chiedendo che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo; sia il Tribunale di Frosinone che la Corte d’Appello di Roma avevano invece confermato la legittimità del recesso, ritenendo la condotta gravemente lesiva della dignità personale, ben più grave del “contegno inurbano” punito dall’art. 36 CCNL di riferimento con sanzione conservativa, risultando inoltre idonea a spezzare il vincolo fiduciario, aggravata da recidiva e da numerosi precedenti disciplinari.
La Corte d’Appello, a sostegno della propria decisione, aveva chiarito, da un lato, che la non immediata reazione della collega con disabilità non ne inficiasse l’attendibilità e, dall’altro lato, che «non si può offendere una persona perché affetta da una disabilità, in quanto ciò non è consentito né dalle regole del vivere civile, né dalla legge, che punisce le offese alla persona e a fronte di fattori di discriminazione (di genere e di disabilità) appresta addirittura una tutela rafforzata».
La Corte di Cassazione, adita dal lavoratore licenziato, ha respinto il ricorso.
Per quel che concerne i diritti delle persone con disabilità, la Corte di Cassazione ha affermato che l’offesa ad una collega con disabilità integra una doppia discriminazione di genere e di disabilità sanzionabile con il licenziamento per giusta causa, secondo una valutazione di proporzionalità che spetta solo ed esclusivamente al giudice di merito a prescindere dalle previsioni del codice disciplinare o del contratto collettivo di riferimento. Non solo: anche prescindendo dalla rilevanza o meno della recidiva, la condotta risulta di per sé sufficiente a giustificare il licenziamento.