Legge 18 luglio 2025, n. 106

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2025, il 9 agosto è entrata in vigore la legge n. 106 del 2025, che, nei primi due articoli, presenta alcune importanti novità per lavoratori e lavoratrici con disabilità che abbiano una malattia oncologica oppure una malattia invalidante o cronica, anche rara, che determina un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Tale condizione deve essere certificata dal medico di medicina generale o dal medico specialista – operante in struttura pubblica o in una privata accreditata – che ha in cura il lavoratore o la lavoratrice.

Per costoro, se dipendenti, sia pubblici che privati, si introduce, una volta esauriti gli altri periodi di assenza giustificata di cui si può disporre, il diritto di usufruire, in via continuativa o frazionata, di un periodo di congedo massimo di 24 mesi. Durante questo periodo, il posto di lavoro verrà conservato, anche se si perde il diritto alla retribuzione. Tale periodo non potrà essere neppure computato a fini previdenziali o di anzianità di servizio, anche se è ammessa la possibilità di riscattarlo grazie al versamento dei relativi contributi. Viceversa, la fruizione del congedo non incide su altri benefici economici o giuridici di cui la persona con disabilità ha diritto. La legge dispone che in questo periodo non sarà possibile svolgere nessun altro tipo di attività lavorativa. Se la contrattazione collettiva o la specifica disciplina applicabile al rapporto di lavoro prevedono disposizioni più favorevoli, saranno queste ultime ad applicarsi.

Una volta terminato il periodo di due anni di congedo, si avrà priorità nell’accesso alla modalità di lavoro agile, nell’ambito degli accordi individuali con il datore di lavoro, e sempre che la prestazione lo consenta.

Una diversa previsione di favore è prevista anche per lavoratori e lavoratrici autonomi che si trovano nelle stesse condizioni sopra indicate e che svolgano la loro attività in via continuativa per un committente. In questi casi, è garantita, fatta salva l’ipotesi del venir meno dell’interesse del committente, la possibilità di sospensione della prestazione per un massimo di 300 giorni per anno solare, anziché i 150 giorni già precedentemente previsti dalla legge n. 81 del 2017.

Dal gennaio 2026, l’art. 2 della legge in commento introduce poi, per le persone che versano nelle condizioni prima indicate, nonché per i genitori caregiver che abbiano un figlio minore in tali condizioni, anche il diritto di usufruire di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito e comprensivo della copertura previdenziale figurativa, per lo svolgimento di esami, visite, analisi e cure mediche frequenti, oltre a quelle già previste dalla normativa vigente. Esami e visite dovranno essere previamente prescritti dal medico che ha in cura la persona. 

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