Autorità:
Corte Europea
Data:
11 settembre 2025
Numero:
38
Regione:
–
Questa decisione, pubblicata l’11 settembre 2025, della Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE), era già stata preannunciata nella newsletter n. 1 di gennaio, relativa all’estensione delle tutele antidiscriminatorie alla figura del caregiver.
La pronuncia della CGUE era stata sollecitata dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione italiana, che aveva chiesto alla stessa CGUE di chiarire se secondo il diritto dell’Unione il caregiver possa godere dello stesso regime di protezione previsto per la persona con disabilità, considerando il ruolo essenziale che il caregiver stesso ricopre nell’assistenza quotidiana della persona con disabilità. Nel caso che ha dato origine alla decisione, una lavoratrice caregiver di un figlio con disabilità grave si era vista rifiutare dal datore di lavoro la richiesta di poter lavorare in un regime orario compatibile con le mansioni di cura che deve prestare al figlio. Successivamente era giunto anche il licenziamento.
La CGUE, interpretando la direttiva 2000/78 – la normativa europea che garantisce parità di trattamento sul lavoro e tutela contro le discriminazioni, comprese quelle fondate sulla disabilità – alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ha chiarito che il divieto di discriminazione si applica anche al caregiver in tutti i casi in cui quest’ultimo subisce svantaggi legati all’attività di sostegno essenziale che egli presta per garantire la qualità della vita della persona con disabilità, soprattutto se minore.
È il concetto della cosiddetta “discriminazione per associazione”, già evocato in un precedente del 2008, e che qui viene esteso alle discriminazioni indirette: la normativa europea non tutela soltanto le discriminazioni subite dalle persone con disabilità, ma anche quelle che colpiscono il caregiver, e in particolare il genitore, in ragione del dovere che incombe su quest’ultimo di provvedere alla cura del figlio. In caso contrario, dice la CGUE, verrebbero meno l’utilità e l’efficacia della direttiva, che finirebbe per non raggiungere lo scopo di combattere ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità che invece essa intende assicurare.
Conseguenza immediata di questo ragionamento è che il datore di lavoro è obbligato a predisporre soluzioni ragionevoli a favore del caregiver, affinché quest’ultimo possa garantire assistenza alla persona con disabilità senza essere oggetto di trattamenti svantaggiosi. Tali soluzioni si riferiscono a misure che, sebbene non debbano comportare un onere eccessivo e sproporzionato a carico del datore di lavoro, possono includere adattamenti concreti, quali la riduzione o la rimodulazione dell’orario di lavoro o la riassegnazione ad altra mansione, ove disponibile.