Autorità:
Tribunale
Data:
22 aprile 2024
Numero:
45
Regione:
Toscana
Il Tribunale di Prato ha dichiarato illegittima la richiesta dell’istituto di pensione di restituire le somme percepite a titolo di benefici assistenziali (pensione di invalidità civile) da un cittadino straniero con disabilità, titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche, rinnovato senza interruzioni.
La decisione si fonda sul principio secondo cui la valutazione del soggiorno effettivo in Italia deve considerare la presenza continuativa e complessiva del soggetto sul territorio nazionale. In particolare, si richiamano le pronunce della Corte Costituzionale (cfr. sent. 28/05/2010 n. 187 e sent. 30/07/2008 n. 306) secondo cui è possibile, per il legislatore, subordinare, non irragionevolmente, l’erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di soggiorno dimostri la presenza non episodica del cittadino sul territorio. Tuttavia, una volta dimostrata tale continuità, non sono possibili discriminazioni che sfociano in limitazioni nel godimento dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri.
Alla luce di tali principi, il Tribunale sottolinea la necessità di adottare una lettura “non strettamente letterale”, sistematica e costituzionalmente orientata dell’art. 41 del Testo Unico sull’Immigrazione.
In aggiunta, viene anche ribadita, in fase di regolamentazione delle spese, la controvertibilità del giudizio in oggetto. Il giudice dichiara, infatti, che non si è formato, finora, un orientamento giurisprudenziale univoco sulla questione; sono state rinvenute, anche recentemente, pronunce di segno contrario.