Autorità:
TAR
Data:
8 novembre 2024
Numero:
6022
Regione:
Campania
All’interno del PEI deve essere indicato l’effettivo fabbisogno di insegnante di sostegno tenuto conto delle esigenze specifiche e della disabilità del minore con disabilità. Né la normativa vigente, né la giurisprudenza costituzionale, né giurisprudenza costante prevede un limite massimo di ore di sostegno assegnabili.
Viene inoltre evidenziato che «il mancato adeguamento alla “costante e pacifica giurisprudenza”, oltre che connotare come illegittimo l’atto impugnato adottato senza tener conto dei principi consolidati in materia, ha di fatto perpetrato la prassi di attendere le decisioni giudiziali per garantire il pieno esercizio del diritto fondamentale allo studio, così incentivando il relativo contenzioso giudiziale e i conseguenti effetti discriminatori (si richiama la giurisprudenza sopra indicata e, in particolare, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341 “nei fatti – come risulta chiaramente dalla stessa esistenza del contenzioso seriale posto all’esame dei TAR e del Consiglio di Stato, per i casi di attribuzione di ore in numero inferiore a quelle indicate nelle “proposte” – solo i genitori…che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possano ottenere una pronuncia che ordini all’Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi”), precisandosi che la persistenza di questa prassi ha già portato la Sezione a trasmettere, in altri casi, copia delle sentenze alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania per le valutazioni di competenza».
Tali pronunce, non infrequenti, hanno come presupposto che il TAR ha già conosciuto della situazione del minore e ha già provveduto ad emanare identico provvedimento.