Autorità:
TAR
Data:
16 ottobre 2024
Numero:
815
Regione:
Lombardia
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. f) della legge n. 53 del 2003, i bambini – con e senza disabilità – che entro il 31 agosto compiono 6 anni, devono iscriversi alla scuola primaria. L’art. 114 comma 5 del d.lgs. n. 297 del 1994 prevede una deroga a tale obbligo in presenza di motivi di salute e altri gradi impedimenti del minore. In presenza di tali situazioni, da valutare con specifico riferimento al caso concreto, è, quindi, consentita la permanenza presso la scuola dell’infanzia oltre il limite scolastico e per il tempo necessario ad acquisire i prerequisiti necessari per la scuola primaria. L’acquisizione di tali prerequisiti è infatti «condizione per il diritto allo studio».
La deroga, di carattere eccezionale, deve essere disposta dall’amministrazione scolastica a seguito di bilanciamento tra il diritto-dovere all’istruzione scolastica e il diritto alla salute, prevalente. «La formulazione della norma postula una sovraordinazione del diritto alla salute rispetto a quello all’istruzione, non in un’ottica di alternativa ma di necessaria complementarietà: il recupero di salute del bambino gli consente di istruirsi, e il percorso scolastico ne potenzia il recupero di salute. Ovviamente ciò non può significare che possa ammettersi la permanenza nella scuola dell’infanzia di un alunno disabile oltre un certo e necessariamente stringente limite temporale in quanto deve essere preservata la formazione e lo sviluppo degli stessi bambini disabili ai quali anche nel successivo percorso scolastico la scuola deve assicurare il giusto supporto».
Il caso di specie trae origine dal ricorso di una famiglia di un minore con disabilità, contro il diniego del secondo anno di saldatura presso la scuola dell’infanzia. A base del diniego viene posta la mancanza delle condizioni sanitarie necessarie e l’impossibilità di concedere una seconda deroga. La scuola fa infatti riferimento alla circolare ministeriale in materia di iscrizioni scolastiche adottata annualmente, che prevede che la permanenza dei minori con disabilità presso la scuola dell’infanzia non può essere superiore ad un anno scolastico.
Il TAR, rilevato che il limite di un anno non è previsto da alcuna norma legislativa, chiarisce che «lo stesso limite non deve essere inteso come limite temporale assoluto al diritto di trattenimento nella scuola dell’infanzia (per il quale il legislatore ha ammesso una deroga per il tempo necessario, presupponendo come doveroso un intervento individualizzato) ma come limite temporale relativo della vigenza della deroga, scaduto il quale sarà onere dell’amministrazione procedere ad una nuova valutazione prognostica sulla base di documentata certificazione e su istanza della famiglia».
Nel caso di specie il ricorso viene accolto e il minore ammesso a frequentare in deroga per un secondo anno scolastico la scuola dell’infanzia. A fronte di un quadro clinico di eccezionale gravità, ad essere ritenuta prevalente è la tutela della salute del minore.