Trib. di Alessandria, sez. lav., 11 luglio 2024, n. 247 

Autorità:
Tribunale

Data:
11 luglio 2024

Numero:
247

Regione:
Piemonte

Il ricorrente, autista assunto a tempo indeterminato, dopo un infortunio sul lavoro è stato dichiarato idoneo con prescrizioni (divieto di movimentazione manuale dei carichi e limite di due ore di guida continuativa). In assenza di assegnazione a mansioni compatibili, è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, deducendo l’azienda l’impossibilità di adibirlo a incarichi alternativi. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento per violazione dell’obbligo di repêchage e mancata adozione di accomodamenti ragionevoli.  

Il Tribunale ha rilevato che la certificazione medica non attestava inidoneità assoluta, bensì idoneità con limitazioni. Ha accertato che l’azienda, già in possesso di transpallet elettrico per il carico merci, non ha dimostrato l’impossibilità di adibire il lavoratore a soli trasporti locali, in modo da rispettare la prescrizione relativa alla guida. Tale adattamento era stato suggerito dal ricorrente e non avrebbe comportato oneri sproporzionati né leso diritti soggettivi altrui, poiché altri autisti erano già assegnati in via esclusiva a trasporti locali. Richiamando l’art. 3, co. 3-bis, D.lgs. 216/2003, la giurisprudenza di legittimità e la nozione europea di disabilità, il giudice ha riconosciuto l’inadempimento datoriale all’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli per evitare il recesso.  

Accertata l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo, il Tribunale ha dichiarato estinto il rapporto alla data del licenziamento e ha condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 18 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR.  

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