Autorità:
Corte d’Appello
Data:
4 novembre 2024
Numero:
391
Regione:
Piemonte
Un lavoratore invalido, licenziato per superamento del periodo di comporto dopo 400 giorni di assenza per malattia, ha impugnato il licenziamento deducendone il carattere discriminatorio. Il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso, rilevando la violazione del principio di parità di trattamento per i disabili, stante l’applicazione indistinta del periodo di comporto previsto dal CCNL. La società ha proposto appello, sostenendo di aver adottato ragionevoli accomodamenti.
La Corte ha confermato l’orientamento della Cassazione (sent. n. 9095/2023), secondo cui l’applicazione uniforme del periodo di comporto ai lavoratori disabili e non disabili integra una discriminazione indiretta, in quanto non tiene conto dell’incrementata morbilità associata alla disabilità. Il datore di lavoro ha l’onere di adottare misure organizzative proporzionate e ragionevoli per prevenire il licenziamento, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, d.lgs. n. 216/2003. Nel caso di specie, il mero prolungamento unilaterale del comporto per 35 giorni non è stato ritenuto idoneo ad assolvere tale obbligo, in quanto privo di formalizzazione, concertazione sindacale o comunicazione al lavoratore. La Corte ha inoltre escluso che l’assegnazione a mansioni diverse costituisse un “accomodamento ragionevole”, trattandosi di un obbligo datoriale imposto dall’art. 42 d.lgs. n. 81/2008.
L’appello è stato rigettato. La Corte ha confermato la nullità del licenziamento per violazione della normativa antidiscriminatoria e ha condannato la società al reintegro del lavoratore, al pagamento delle retribuzioni maturate.