Trib. di Firenze, sez. lav., sent. 11 novembre 2024, n. 1150  

Autorità:
Tribunale

Data:
11 novembre 2024

Numero:
1150

Regione:
Toscana

Un lavoratore, impiegato come autista per il trasporto e la consegna di merci, impugnava il licenziamento per superamento del periodo di comporto. Egli sosteneva che la sua lunga assenza era causata da una sindrome ansioso-depressiva, insorta a seguito di un cambio di turnazione che gli impediva di assistere la figlia affetta da una grave patologia metabolica. La modifica dell’orario di lavoro lo escludeva dalla possibilità di posizionare il sondino naso-gastrico necessario per l’alimentazione della minore. Il ricorrente denunciava la condotta discriminatoria del datore di lavoro e chiedeva la declaratoria di nullità del licenziamento, con reintegrazione e risarcimento del danno. Il Tribunale ha confermato che il licenziamento per superamento del comporto è legittimo se il lavoratore non dimostra che alcune assenze siano imputabili al datore di lavoro (art. 2087 c.c.). Tuttavia, ha rilevato che la turnazione imposta al ricorrente non era compatibile con le esigenze di assistenza familiare, sollevando il dubbio di una possibile discriminazione indiretta ai sensi della Direttiva 2000/78/CE. La CTU medico-legale ha accertato che il ricorrente era affetto da una patologia psichica, ma ha ritenuto che solo un terzo delle assenze fosse attribuibile al disagio lavorativo. Poiché non è stato possibile quantificare il numero esatto di giorni non imputabili al lavoratore, il Tribunale ha ritenuto non provata la responsabilità datoriale nella maturazione del periodo di comporto. Il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità del licenziamento, confermandone la legittimità.

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