Trib. di Civitavecchia, sez. lav., sent. 16 settembre 2024, n. 349  

Autorità:
Tribunale

Data:
16 settembre 2024

Numero:
349

Regione:
Lazio

Una lavoratrice impugnava il comportamento datoriale, sostenendo di essere stata vittima di discriminazione, mobbingbossing e straining, a seguito della modifica delle sue condizioni di lavoro. La ricorrente, assunta con mansioni di barista e cassiera, lamentava di essere stata progressivamente dequalificata e assegnata a compiti di pulizia e lavaggio stoviglie dopo la revoca del patto di flessibilità. Contestava inoltre l’imposizione di turni lavorativi incompatibili con la necessità di assistere il figlio disabile ex art. 33 L. n. 104/1992 e la sanzione disciplinare ricevuta per presunta violazione della disciplina aziendale sui cambi turno. Chiedeva il ripristino delle mansioni originarie e un risarcimento per danno biologico e discriminazione. Il Tribunale ha chiarito che la condotta datoriale deve essere valutata in base a criteri oggettivi e non in base alla sola percezione soggettiva del lavoratore. Ha escluso che l’assegnazione ai turni mattutini prima delle ore 6 costituisse un comportamento vessatorio, poiché avvenuta nel rispetto del patto di flessibilità sottoscritto dalla lavoratrice, revocato solo successivamente. Ha inoltre ritenuto legittima la gestione della turnazione post-revoca, evidenziando che il ricorso a più postazioni di lavoro era una prassi aziendale applicata a tutti i dipendenti e non una misura discriminatoria. Analogamente, la prova testimoniale ha confermato che le mansioni svolte dalla lavoratrice erano compatibili con il suo livello di inquadramento. Infine, il Tribunale ha rigettato la pretesa risarcitoria, poiché la ricorrente non ha dimostrato un intento discriminatorio o vessatorio da parte dell’azienda, né episodi concreti di persecuzione idonei a configurare mobbing o straining. Il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato il ricorso, escludendo la sussistenza di discriminazione o violazione dell’art. 2087 c.c.

Documenti