Trib. di Trani, sez. lav., sent. 4 dicembre 2024, n. 1870

Autorità:
Tribunale

Data:
4 dicembre 2024

Numero:
1870

Regione:
Puglia

La ricorrente, dipendente presso un’azienda specializzata nella produzione di articoli igienici con più di 15 dipendenti, è stata licenziata per giusta causa con addebito disciplinare relativo all’abuso di permessi ex art. 33 legge n. 104/1992. L’azienda, tramite indagini investigative, ha rilevato che la lavoratrice avrebbe usufruito dei permessi per scopi personali, senza prestare effettiva assistenza alla madre disabile. La dipendente ha contestato la legittimità del licenziamento, affermando di aver sempre prestato la dovuta assistenza al familiare. Il Tribunale ha confermato l’utilizzabilità della relazione investigativa quale strumento probatorio, sottolineando che il controllo occulto finalizzato all’accertamento di abusi dei permessi assistenziali risulta lecito e conforme alla giurisprudenza consolidata della Cassazione. Ha ribadito inoltre che il lavoratore ha l’onere di dimostrare l’effettivo utilizzo dei permessi per finalità assistenziali dirette. Nel caso in esame, dalle deposizioni testimoniali è emerso che la ricorrente ha dedicato ai compiti assistenziali un tempo minimo e non sufficiente rispetto alle ore di permesso fruite. In particolare, le attività documentate dalla relazione investigativa (commissioni personali, accompagnamento di parenti diversi dalla madre per visite mediche) hanno evidenziato l’assenza di correlazione causale tra la fruizione dei permessi e l’assistenza al familiare disabile. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, dichiarando legittimo il licenziamento per giusta causa per abuso dei permessi ex legge 104/1992.

Documenti