Autorità:
Tribunale
Data:
27 settembre 2024
Numero:
2399
Regione:
Piemonte
Il ricorrente, dipendente assunto con mansioni di autista/magazziniere, è stato licenziato per giusta causa con l’addebito di aver abusato dei permessi ex art. 33, co. 3, legge n. 104/1992 fruiti per l’assistenza alla madre disabile. La società, sulla base di indagini investigative, ha ritenuto che l’assistenza fosse prestata solo per un tempo limitato, e che il restante periodo fosse dedicato ad attività personali. Il Tribunale ha rilevato che, nelle giornate oggetto di contestazione, il lavoratore aveva impiegato la maggior parte delle ore di permesso in attività estranee all’assistenza, risultando la presenza presso la madre limitata rispettivamente a 30 e 38 minuti. Il ricorrente non ha fornito prova sufficiente dell’utilizzo delle restanti ore per finalità assistenziali, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30462/2023). È stato altresì escluso che il licenziamento fosse discriminatorio o ritorsivo, in quanto non fondato su motivi riconducibili a caratteristiche personali protette dalla legge, né risultavano analoghe condotte di colleghi sanzionate in modo più lieve. È stato inoltre chiarito che l’uso dei permessi ex legge n. 104/1992 deve essere conforme ai principi di correttezza e buona fede, e che un uso indebito costituisce giusta causa di recesso, idonea a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il licenziamento per giusta causa in relazione all’abuso accertato dei permessi retribuiti.