Trib. di Tempio Pausania, sez. lav., sent. 16 dicembre 2024, n. 302

Autorità:
Tribunale

Data:
16 dicembre 2024

Numero:
302

Regione:
Sardegna

Il ricorrente, dipendente dell’Agenzia delle Entrate, ha impugnato due provvedimenti disciplinari: il primo per l’invio di una mail considerata inappropriata ai sensi dell’art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001; il secondo per presunto uso improprio di permessi ex legge n. 104/1992 e congedo parentale. Ha chiesto la declaratoria di nullità delle sanzioni e il risarcimento per i giorni di sospensione non retribuiti. Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure procedurali sul primo procedimento. Diversamente, è stata accolta la domanda relativa alla seconda sanzione: la presenza del lavoratore in udienze o attività personali non escludeva, in assenza di prova contraria, l’effettiva prestazione di assistenza al familiare disabile. Le prove documentali e testimoniali hanno confermato la compatibilità tra tali attività e la finalità dei permessi. Il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità della seconda sanzione e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle tre giornate di sospensione illegittima.

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