Trib. di Santa Maria Capua Vetere, sez. lav., sent. 25 settembre 2024, n. 2142

Autorità:
Tribunale

Data:
25 settembre 2024

Numero:
2142

Regione:
Campania

Il ricorrente, lavoratore subordinato assunto, è stato licenziato per giusta causa, con addebito disciplinare, per presunto uso improprio di un permesso ex art. 33 legge n. 104/1992, in quanto ritenuto assente per l’intera giornata senza prestare assistenza al familiare disabile. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, eccependo l’insussistenza del fatto e la genericità della contestazione disciplinare. Il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, rilevando che la contestazione disciplinare risultava priva dei requisiti minimi di specificità richiesti dall’art. 7 legge n. 300/1970. In particolare, mancavano indicazioni concrete circa la condotta contestata, il luogo, le modalità e le circostanze che avrebbero configurato l’abuso del permesso. Il semplice allontanamento dall’abitazione non è stato ritenuto elemento sufficiente a integrare la violazione. Richiamando consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice ha ribadito che la genericità della contestazione compromette irreparabilmente il diritto di difesa del lavoratore, rendendo illegittimo il provvedimento espulsivo. Inoltre, la resistente non ha fornito alcuna prova circa l’effettiva condotta contestata, né ha colmato l’assenza di dettagli nel corso del procedimento disciplinare o giudiziale. Il Tribunale ha annullato il licenziamento per insussistenza del fatto disciplinare e ha condannato la società alla reintegrazione del lavoratore nel posto precedentemente occupato. È stato altresì riconosciuto il diritto del ricorrente a un’indennità risarcitoria.

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