Autorità:
Tribunale
Data:
30 settembre 2024
Numero:
9569
Regione:
Lazio
Il ricorrente, agente di macchina, ha impugnato il licenziamento disciplinare ricevuto per abuso dei permessi ex art. 33 legge n. 104/1992, fruiti per assistere il suocero disabile. Secondo la società, sulla base di un’indagine investigativa, il lavoratore non avrebbe svolto alcuna attività assistenziale, dedicandosi invece ad impegni personali e familiari estranei all’assistenza. Il Tribunale ha rigettato le eccezioni del ricorrente circa l’inutilizzabilità della relazione investigativa, ritenendo legittima la prova documentale anche se svolta da soggetti non nominativamente indicati nell’atto di incarico, poiché appartenenti alla società incaricata. In merito al merito disciplinare, il giudice ha richiamato il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui il permesso ex legge n. 104/1992 deve essere utilizzato per prestazioni assistenziali con carattere permanente, continuativo e globale. Sebbene l’assistenza possa assumere forme flessibili, l’istruttoria ha evidenziato come il ricorrente, nei giorni contestati, non si fosse mai recato dal suocero né avesse fornito alcuna prova dell’assistenza notturna asserita. Al contrario, risultava impegnato in attività personali, mentre l’assistito, capace di deambulare con ausilio, veniva lasciato solo durante l’intera giornata. La mancata prova dell’assistenza e l’uso strumentale dei permessi hanno evidenziato una violazione del vincolo fiduciario. Il Tribunale ha dichiarato pienamente legittimo il licenziamento per giusta causa, respingendo integralmente le domande del ricorrente.