Autorità:
Tribunale
Data:
19 novembre 2024
Numero:
840
Regione:
Basilicata
Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato con qualifica di manutentore elettrico, veniva licenziato per giusta causa a seguito dell’accusa di utilizzo improprio dei permessi ex art. 33, legge n. 104/1992, concessi per l’assistenza alla madre disabile. Secondo l’azienda, nei giorni contestati egli avrebbe svolto attività personali incompatibili con l’assistenza dichiarata. Il lavoratore impugnava il licenziamento, ritenendolo infondato, sproporzionato e basato su accertamenti investigativi generici. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione preliminare di inammissibilità e ha ritenuto infondata la contestazione disciplinare. È stato evidenziato che le attività svolte nei giorni indicati erano compatibili con l’assistenza a persona disabile, come l’acquisto di beni essenziali e la ricerca di un pezzo per la caldaia, in un contesto di convivenza temporanea dovuta a necessità. Sulla base della documentazione, il giudice ha ritenuto che sussistesse il nesso funzionale tra permesso e assistenza, anche se non continuativa né esclusiva. In linea con la giurisprudenza di legittimità, è stato ribadito che l’assistenza può essere modulata in modo flessibile e comprendere attività indirette. L’istruttoria ha dunque escluso la sussistenza della giusta causa di recesso. Il giudice ha accolto il ricorso, dichiarando la nullità del licenziamento e ordinando la reintegrazione del lavoratore.