Autorità:
Tribunale
Data:
18 aprile 2024
Numero:
476
Regione:
Campania
Il lavoratore, in servizio come carrellista presso un’azienda metalmeccanica, veniva licenziato per presunto abuso dei permessi ex art. 33 legge n. 104/1992, fruiti per assistere la suocera disabile. Il licenziamento si fondava su un’indagine investigativa da cui sarebbe emerso che, nei giorni di permesso, egli non si sarebbe recato presso l’abitazione dell’assistita. Il ricorrente impugnava il recesso, contestando la legittimità delle modalità di controllo e la veridicità delle conclusioni tratte. Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto legittimo il ricorso ad agenzie investigative da parte del datore di lavoro, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, ove tali controlli siano finalizzati a verificare condotte potenzialmente illecite. Tuttavia, ha rilevato come l’attività investigativa svolta non avesse considerato l’esistenza di un ingresso secondario all’abitazione della suocera, abitualmente utilizzato dal ricorrente per evitare disagi ai suoceri, soggetti fragili (il suocero è sordo e la suocera cieca). La testimonianza di un vicino di casa ha confermato tale circostanza, escludendo quindi l’assenza di assistenza. Ne è derivata l’insussistenza del fatto contestato. Il giudice ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il licenziamento per insussistenza del fatto. Ha ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e ha condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria.