Trib. di Napoli, sez. lav., sent. 29 novembre 2024, n. 5932

Autorità:
Tribunale

Data:
29 novembre 2024

Numero:
5932

Regione:
Campania

La ricorrente, collaboratrice scolastica, impugnava il licenziamento disciplinare disposto dal Ministero per assenza ingiustificata. Ella sosteneva che tali assenze sarebbero state giustificate se l’amministrazione avesse tempestivamente accolto la sua istanza di congedo biennale ex legge n.  104/1992 per l’assistenza allo zio disabile. Contestava inoltre la successiva revoca del congedo già concesso, da cui era derivata l’anticipazione dell’efficacia del licenziamento. Il Tribunale ha rilevato che, in base alla normativa vigente, il datore di lavoro ha 30 giorni per valutare la richiesta di congedo e verificare le condizioni previste dalla legge. Nel periodo in contestazione l’istanza era ancora in fase di valutazione e dunque le assenze risultavano ingiustificate. In base all’art. 55-quater, d.lgs. n. 165/2001, l’assenza ingiustificata per più di tre giorni costituisce giusta causa di licenziamento. Quanto alla revoca del congedo, il giudice ha evidenziato che, essendo lo zio un parente di terzo grado, la ricorrente avrebbe potuto beneficiare del congedo solo in mancanza o inabilità degli altri familiari aventi priorità; la ricorrente, però, non ha fornito prova sufficiente della sussistenza di tali presupposti. Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo legittimo il licenziamento per assenza ingiustificata e fondata la revoca del congedo straordinario.

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