Autorità:
Tribunale
Data:
17 settembre 2024
Numero:
3994
Regione:
Lombardia
Una lavoratrice, assunta con contratto a tempo indeterminato part-time, impugnava il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova. Contestava che il licenziamento fosse stato irrogato oltre il termine dei 60 giorni di prova previsti dal contratto, sostenendo di aver lavorato per 70 giorni effettivi. La datrice di lavoro, invece, sosteneva che, detratti i giorni di permesso ex L. n. 104/1992 e le assenze per malattia, il computo complessivo del periodo di prova non era stato ancora completato alla data del recesso. Il Tribunale ha preliminarmente chiarito che, ai fini del computo del periodo di prova, devono essere considerati solo i giorni di effettivo servizio prestato, escludendo ferie, malattia e permessi retribuiti (Cass. n. 2728/1994). Tuttavia, ha rilevato che la società non ha fornito prova dell’effettiva fruizione dei permessi L. n. 104/1992, in quanto mancavano comunicazioni scritte da parte della lavoratrice e la stessa testimone dell’azienda non ricordava con certezza l’effettivo utilizzo dei permessi. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto provato che il periodo di prova fosse scaduto prima del licenziamento, qualificando il recesso datoriale come ingiustificato e illegittimo, in quanto privo di giusta causa o giustificato motivo. Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità del licenziamento e condannando la società al pagamento di un’indennità risarcitoria.