Trib. di Lecce, sez. lav., sent. 17 settembre 2024, n. 2579

Autorità:
Tribunale

Data:
17 settembre 2024

Numero:
2579

Regione:
Puglia

Un lavoratore impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni, per assenza ingiustificata. Il ricorrente sosteneva di aver presentato richiesta di permesso ex art. 33, L. n. 104/1992 per assistere un familiare disabile e che la comunicazione era stata inoltrata tramite messaggio WhatsApp alla coordinatrice del servizio. Eccepiva inoltre la nullità del procedimento disciplinare per mancata notifica della contestazione, la cui ricezione non era stata provata dal datore di lavoro. Il Tribunale ha innanzitutto valutato l’eccezione di nullità del procedimento disciplinare per mancata ricezione della contestazione e della sanzione, richiamando l’art. 1335 c.c. e la giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 20519/2019). Ha chiarito che la presunzione di conoscenza delle comunicazioni inviate tramite raccomandata opera dal momento del rilascio dell’avviso di giacenza, salvo prova contraria del destinatario. Non avendo il ricorrente dimostrato un impedimento oggettivo alla ricezione, la contestazione è stata ritenuta validamente notificata. Quanto al merito, la prova testimoniale ha smentito la versione del ricorrente, evidenziando che né la coordinatrice né i responsabili avevano ricevuto comunicazione della richiesta di permesso. Il Tribunale ha quindi ritenuto accertata l’assenza ingiustificata, valutandone la gravità ai sensi dell’art. 41 del CCNL applicato, che prevede la sospensione per chi omette di giustificare l’assenza. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della sanzione.

Documenti