Autorità:
Tribunale
Data:
11 dicembre 2024
Numero:
87
Regione:
Valle d’Aosta
Un lavoratore impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni, comminatagli con l’accusa di abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992. Secondo l’azienda, nelle giornate di permesso, il dipendente avrebbe svolto attività lavorativa presso un’azienda di cui era socio, invece di assistere il fratello disabile. Il ricorrente contestava l’accusa, sostenendo che l’assistenza poteva essere prestata in modo flessibile e non necessariamente coincidere con l’orario lavorativo. Il Tribunale ha accolto il ricorso, evidenziando che il diritto ai permessi ex art. 33, L. n. 104/1992 si pone in relazione diretta con l’assistenza alla persona disabile, senza che il datore di lavoro possa sindacare la scelta dei giorni di fruizione o la coincidenza esatta tra le ore di permesso e l’orario di lavoro (Cass. 26417/2024). Inoltre, la Cassazione ha chiarito che non integra abuso l’assistenza resa in momenti diversi dal turno lavorativo, purché vi sia un nesso con le esigenze dell’assistito. Nel caso di specie, il lavoratore aveva prestato assistenza per un numero di ore superiore al proprio orario lavorativo, accompagnando il fratello a una gara sportiva per disabili. Per le giornate contestate, il giudice di merito ha ritenuto che eventuali lievi discrepanze di orario non giustificassero una sanzione così severa, evidenziando la sproporzione tra la condotta e la misura punitiva adottata. Il Tribunale ha annullato la sanzione disciplinare e condannato l’azienda alla restituzione dell’importo trattenuto in busta paga.