Corte d’Appello di Palermo, sez. lav., sent. 9 settembre 2024, n. 481

Autorità:
Corte d’Appello

Data:
9 settembre 2024

Numero:
481

Regione:
Sicilia

Un operatore ecologico impugnava il licenziamento senza preavviso intimatogli dal datore di lavoro, contestando l’addebito disciplinare di abuso dei permessi ex art. 33 L. n. 104/1992. L’azienda, avvalendosi di un’indagine investigativa, aveva accertato che in alcune giornate il lavoratore, anziché assistere la madre disabile, si era recato a Milano per assistere alla partita Milan-Tottenham, tornando a Palermo solo il giorno successivo nel primo pomeriggio. Il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso, ritenendo l’assenza dal lavoro non giustificata da esigenze di assistenza. L’appellante sosteneva di aver prestato assistenza nelle fasce orarie antecedenti e successive al viaggio e contestava la proporzionalità del licenziamento. La Corte ha ribadito che l’assistenza, ai sensi della L. n. 104/1992, deve avere carattere continuativo, permanente e globale, con un nesso causale diretto tra il permesso e la cura del disabile. Il lavoratore, assentandosi per oltre 24 ore per un evento sportivo, aveva completamente omesso l’assistenza durante il periodo di fruizione del permesso, configurando un utilizzo improprio del beneficio. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 11999/2024, Cass. 1343/2024), la Corte ha ritenuto che l’abuso dei permessi ex L. n. 104/1992 costituisca una violazione dei principi di buona fede e correttezza nel rapporto di lavoro, determinando un grave vulnus al vincolo fiduciario. Tale condotta integra giusta causa di licenziamento, senza che rilevi un’eventuale assistenza resa prima o dopo la trasferta. La Corte ha rigettato l’appello, confermando la legittimità del licenziamento. 

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