Autorità:
Tribunale
Data:
2 agosto 2024
Numero:
2479
Regione:
Lazio
Una lavoratrice, operatrice socio-sanitaria, impugnava il licenziamento per giusta causa disposto dal Commissario Straordinario dell’azienda datrice di lavoro. Il provvedimento disciplinare contestava un uso improprio dei permessi ex art. 33 L. n. 104/1992, riferendosi a un periodo di otto anni (2013-2021). I suddetti permessi erano stati richiesti per assistere la madre disabile in condizione di gravità, ma usufruiti, secondo il datore di lavoro, per motivi personali. La ricorrente presentava istanza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la sospensione del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, sostenendo l’illegittimità della contestazione disciplinare per difetto di specificità e il grave pregiudizio economico subito in assenza di reddito e senza accesso alla NASpI. Il Tribunale ha preliminarmente accertato il fumus boni iuris, rilevando che la contestazione disciplinare era del tutto generica, non precisando il periodo specifico né le modalità della presunta condotta illecita. Tale indeterminatezza ha impedito alla lavoratrice di esercitare un’adeguata difesa, violando i principi di correttezza e trasparenza del procedimento disciplinare ex art. 55-bis D.lgs. n. 165/2001. Per quanto riguarda il periculum in mora, il Tribunale ha evidenziato la gravità della condizione economica della ricorrente, invalida civile al 67%, priva di mezzi di sussistenza e impossibilitata a pagare le obbligazioni finanziarie assunte. Tale situazione ha configurato un danno irreparabile, in quanto la mancata reintegrazione avrebbe compromesso diritti essenziali della lavoratrice non interamente risarcibili economicamente. Il Tribunale di Velletri ha accolto il ricorso cautelare, disponendo la sospensione del licenziamento e ordinando la reintegrazione immediata della lavoratrice nel posto di lavoro, nelle more del giudizio di merito.