Autorità:
Tribunale
Data:
7 marzo 2024
Numero:
377
Regione:
Calabria
Un lavoratore, assunto con contratto a tempo indeterminato part-time, impugnava il licenziamento per giusta causa comminato dal datore di lavoro per presunto abuso dei permessi ex legge n. 104/1992. La società contestava al ricorrente di aver utilizzato tali permessi in tre giornate per svolgere attività personali, tra cui fare la spesa e accompagnare la figlia all’asilo, anziché prestare assistenza allo zio disabile. Il datore di lavoro basava la contestazione su un’indagine investigativa. Il lavoratore, impugnando il licenziamento, sosteneva che le attività svolte rientravano nell’assistenza indiretta al familiare disabile. Il Tribunale ha ritenuto che l’azienda non avesse adeguatamente dimostrato la condotta illecita, evidenziando che l’assistenza ex legge n. 104/1992 può essere prestata con modalità diverse, incluse attività amministrative e logistiche. L’istruttoria ha confermato che il ricorrente effettuava la spesa settimanale per lo zio e che quest’ultimo pranzava abitualmente a casa sua il giovedì, giorno in cui il lavoratore fruiva dei permessi. Anche l’acquisto di capi d’abbigliamento è stato ricondotto alle esigenze del familiare, in vista di un ricovero programmato. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l’abuso dei permessi può configurarsi solo in assenza di un nesso funzionale con l’assistenza al disabile. Il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato, disponendo la reintegrazione del lavoratore ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015. Ha altresì condannato il datore di lavoro al pagamento di un’indennità pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione e al versamento dei contributi previdenziali.