Trib. di Cassino, sez. lav., sent. 19 marzo 2024, n. 253 

Autorità:
Tribunale

Data:
19 marzo 2024

Numero:
253

Regione:
Lazio

Un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli dal datore di lavoro per asserito abuso dei permessi ex legge n. 104/1992. La società contestava al ricorrente di non aver prestato assistenza al padre disabile nelle giornate del 22, 27 e 29 novembre 2021, bensì di aver utilizzato tali permessi per svolgere attività personali, come recarsi in bar, negozi e mercati. Il licenziamento veniva comminato a seguito di un’indagine investigativa che documentava gli spostamenti del lavoratore. Quest’ultimo sosteneva invece di aver assistito il padre presso la propria abitazione, allontanandosi solo per brevi periodi. Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l’eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza, ritenendo sufficientemente chiari il petitum e la causa petendi. Nel merito, ha ritenuto provato, attraverso la relazione investigativa e le deposizioni testimoniali, che il lavoratore non avesse condotto il genitore presso la propria abitazione nei giorni contestati e che non vi fosse alcuna evidenza di assistenza effettiva. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l’abuso dei permessi ex art. 33, l. n.104/1992, anche se limitato a una sola giornata, può integrare giusta causa di licenziamento, trattandosi di una grave violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. Il Tribunale ha confermato la sussistenza della giusta causa, rigettando il ricorso del lavoratore.

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