Corte d’Appello di Napoli, sez. lav., sent. 19 marzo 2024, n. 1063 

Autorità:
Corte d’Appello

Data:
19 marzo 2024

Numero:
1063

Regione:
Campania

Un lavoratore ha impugnato il licenziamento per giusta causa irrogatogli dal datore di lavoro, contestando l’abuso dei permessi ex legge n. 104/1992. Egli ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa, lamentando, tra l’altro, la mancata audizione personale e l’asserita ritorsività del licenziamento. La Corte d’Appello ha rilevato che il procedimento di primo grado si era svolto nel rispetto delle norme processuali, evidenziando che il difensore dell’appellante non si era opposto alla trattazione scritta dell’udienza. Inoltre, ha sottolineato che il giudizio d’appello non comporta una revisione integrale della causa, ma richiede specifiche censure alle motivazioni della sentenza impugnata. In merito alla condotta contestata, la Corte ha ritenuto provato l’abuso dei permessi attraverso la documentazione investigativa, che mostrava lo svolgimento di attività non riconducibili all’assistenza della madre disabile. La difesa dell’appellante non ha fornito elementi idonei a confutare tale ricostruzione. La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa. Ha escluso sia la violazione del diritto di difesa sia la natura ritorsiva del recesso, accertando la fondatezza delle contestazioni datoriali.

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