Cass. Pen., sez. VI, sent. 20 marzo 2024, n. 11724 

Autorità:
Cassazione Penale

Data:
20 marzo 2024

Numero:
11724

Regione:
Piemonte

Con questa decisione, la Corte di Cassazione, sez. VI penale, ha deciso sul ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino con cui il ricorrente era stato dichiarato responsabile per il reato ex art. 572, comma 1 e 2, c.p. ai danni delle due figlie conviventi.  

In particolare, per quanto concerne il tema dei diritti delle persone con disabilità, il ricorrente, con il secondo motivo alla base del ricorso, deduceva l’erronea applicazione dell’art. 572, comma 2, c.p. non ritenendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell’aggravante di aver commesso il fatto in danno di persona con disabilità ex art. 3 l. n. 104 del 1992, la generica invalidità civile di cui alla legge n. 118 del 1971, e in base la quale la figlia maggiore era stata riconosciuta invalida civile e non portatrice di handicap ex art. 3 l. n. 104 del 1992. 

La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo infondato in considerazione del fatto che l’aggravante prevista dall’art. 572, comma 2, c.p. (persona con disabilità come definita ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) non richiede per la sua sussistenza il previo formale riconoscimento della condizione di “handicap” attraverso le procedure previste dalla l. 104 del 1992, facendo riferimento esclusivamente alla definizione della condizione personale.  

Infatti, nelle parole della Corte «a prescindere dall’adozione del procedimento amministrativo, l’inquadramento della persona offesa quale soggetto disabile ben potrà essere conseguente all’accertamento in sede penale in base agli indici fattuali disponibili, che giustifichi la esistenza di minorazioni fisiche e psichiche incidenti sulle relazioni sociali della persona tali da determinare uno svantaggio sociale o la sua emarginazione».  

Nel caso di specie, la parte offesa – la figlia maggiore del ricorrente – era stata fatta rientrare tra le persone con “handicap” in quanto affetta da disturbo depressivo cronico, disturbo di personalità NAS e sindrome delle gambe senza riposo (RNS), con un’invalidità riconosciuta del 67%, non avendo rilievo la mancanza di provvidenze di cui alla legge n. 104 del 1992.