Cass. civ., sez. lav., ord. 10 ottobre 2024, n. 26417

Autorità:
Corte di Cassazione

Data:
10 ottobre 2024

Numero:
26417

Regione:
Lazio

La Corte di Cassazione ha confermando l’annullamento del licenziamento disciplinare della lavoratrice ed il suo diritto alla reintegrazione e al risarcimento danni. La dipendente era stata licenziata per presunto utilizzo indebito dei permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, l. 104/1992. La società contestava che la lavoratrice avesse impiegato tali permessi per attività personali, anziché per l’assistenza del genitore disabile. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva rilevato che le attività svolte (spesa, farmacia, medico) erano funzionali alle esigenze del familiare assistito. La Corte ha ribadito che l’assistenza al familiare disabile non si riduce alla mera presenza fisica presso il suo domicilio, ma include tutte le attività necessarie al suo sostentamento. Il licenziamento è stato ritenuto illegittimo, poiché l’uso dei permessi risultava conforme alla finalità della norma. Inoltre, la prestazione di assistenza deve essere svolta in conformità con la natura e la finalità per cui il congedo è previsto, e non è considerato abuso se tale prestazione avviene in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, in quanto si tratta di permessi giornalieri su base mensile, e non su base oraria.