Autorità:
Corte di Cassazione
Data:
11 ottobre 2024
Numero:
26514
Regione:
Sicilia
Il dipendente era stato licenziato per aver fruito di tre giorni di permesso per l’assistenza alla madre invalida, senza tuttavia prestarle assistenza nell’orario coincidente con il proprio turno lavorativo. La Cassazione ha ribadito che l’assistenza al familiare disabile non deve essere limitata alla mera presenza fisica, ma può comprendere attività connesse alle sue necessità. Inoltre, ha affermato che i permessi ex art. 33 l. 104/1992 devono essere considerati su base giornaliera e non oraria, non essendo richiesto che l’assistenza coincida esattamente con l’orario di lavoro. La Corte ha censurato l’impostazione della Corte d’Appello, ritenendo che avesse erroneamente limitato il concetto di assistenza e trascurato l’esigenza di un’analisi più ampia della condotta del lavoratore. Si configura abuso, invece, quando il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall’assistenza in senso ampio in favore del familiare, cioè in difformità dalle modalità richieste dalla natura e dalla finalità per cui il congedo è previsto. Accogliendo il ricorso per violazione dei principi di diritto sull’uso dei permessi, la Corte di Cassazione ha rinviato la causa alla Corte d’Appello per un nuovo esame, imponendo una valutazione conforme alla corretta interpretazione della normativa.