Trib. di Ancona, sez. lav., sent. 21 febbraio 2024, n. 90

Autorità:
Tribunale

Data:
21 febbraio 2024

Numero:
90

Regione:
Marche

Una dirigente scolastica impugnava l’esclusione dalla mobilità interregionale per l’a.s. 2023/2024, lamentando la mancata applicazione dei benefici derivanti dalla legge n. 104/1992 per l’assistenza al padre in stato vegetativo. La ricorrente sosteneva che molte sedi disponibili fossero state assegnate in reggenza e che altri candidati, con punteggio pari o inferiore, avessero ottenuto il trasferimento. Inoltre, contestava l’assegnazione di punteggi aggiuntivi per motivi personali e familiari ad altri aspiranti senza che tali criteri fossero stati applicati in modo uniforme. Il Tribunale ha richiamato il principio per cui il diritto alla mobilità per chi assiste un familiare disabile non è assoluto, ma deve essere bilanciato con le esigenze organizzative dell’amministrazione. Tuttavia, ha rilevato incongruenze nella valutazione dei titoli preferenziali e nella trasparenza della procedura. La ricorrente non aveva avuto accesso completo agli atti e l’amministrazione non aveva fornito prove adeguate sui criteri di selezione. Il Tribunale ha ritenuto che il mancato trasferimento della ricorrente non fosse adeguatamente giustificato, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente al trasferimento nella Regione Lazio, secondo le preferenze espresse. Ha invece rigettato la domanda risarcitoria per genericità della richiesta.

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