Autorità:
Tribunale
Data:
29 novembre 2024
Numero:
5387
Regione:
Lombardia
Una lavoratrice, impiegata come addetta alle vendite presso un punto vendita di Serravalle Scrivia, impugnava il diniego del trasferimento presso una delle sedi di Palermo, richiesto ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 per assistere una familiare disabile grave. La ricorrente aveva avanzato la richiesta senza ottenere risposta, e successivamente aveva ricevuto un rifiuto formale dalla società, che giustificava l’impossibilità di accoglimento per l’assenza di posti disponibili nei punti vendita palermitani. Contestava tale decisione, sostenendo che il diniego era immotivato e lesivo dei suoi diritti. Il Tribunale ha richiamato la normativa di riferimento e la giurisprudenza costituzionale, ribadendo che il diritto del lavoratore che assiste un familiare con disabilità non è assoluto, ma deve essere bilanciato con le esigenze organizzative del datore di lavoro. Ha evidenziato che la società aveva documentato una riduzione del personale nei negozi di Palermo, con una recente procedura di licenziamento collettivo e la chiusura di un punto vendita. Tale circostanza escludeva la disponibilità di posti liberi, condizione essenziale per il trasferimento. Il giudice ha inoltre chiarito che il fatto che la società aveva effettuato due nuove assunzioni non incideva sul caso in esame, poiché riguardavano posizioni di livello e mansioni differenti da quelle della ricorrente. Ha quindi escluso che il diniego fosse discriminatorio o ingiustificato. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il diniego del trasferimento per carenza di posti disponibili.