Autorità:
Tribunale
Data:
25 giugno 2024
Numero:
329
Regione:
Piemonte
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Cuneo ha accolto il ricorso presentato da una dipendente di un ente pubblico per l’annullamento del provvedimento con il quale veniva assegnata presso la sede di Cuneo in luogo di una sede più vicina al Comune di residenza, pur avendo comunicato alla parte convenuta, conformemente a quanto previsto ex art. 33 L. 104/1992, di essere la caregiver del figlio minore gravemente disabile. Ai sensi dell’art. 33, comma 5, della L. 104/1992 il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. Il suindicato diritto, come evidenziato in numerose pronunce della Corte di Cassazione, può cedere a fronte di rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell’impresa e, nei casi di rapporto di lavoro pubblico, ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività della scelta. L’onere di provare la sussistenza delle ragioni ostative al godimento del diritto è a carico del datore di lavoro, che dovrà allegare e dimostrare, con riferimento al singolo posto di lavoro, le concrete esigenze che impediscono la realizzazione del diritto soggettivo del lavoratore a scegliere la sede più vicina al familiare disabile. Il Giudice rilevava come, nel caso di specie, le esigenze assistenziali della lavoratrice, fatte valere in relazione all’invocato diritto di scelta della sede di lavoro, risultassero pienamente provate e che le stesse non potessero essere delegate a terzi o ad eventuali altri familiari, la cui esistenza peraltro non era stata provata. La tesi della parte convenuta, invece, fondata sulle allegate percentuali di copertura/scopertura degli organici degli Uffici di Cuneo e di Pomigliano d’Arco, Comune di residenza della ricorrente, non risultava convincente, non essendo state provate né le esigenze di copertura dell’organico nella sede di Cuneo né la lesione in concreto delle esigenze organizzative datoriali che sarebbero derivate dallo spostamento della dipendente dalla sede piemontese a quella campana. In conclusione, il Tribunale accoglieva il ricorso presentato, e per l’effetto accertava e dichiarava il diritto della ricorrente a scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio ex art. 33 comma 5 della L. 104/1992.