Autorità:
Tribunale
Data:
17 giugno 2024
Numero:
1195
Regione:
Campania
Con questa decisione, il Tribunale rigetta il ricorso con cui si chiede di dichiarare l’interdizione della beneficiaria, attualmente sottoposta ad amministrazione di sostegno. La beneficiaria, affetta da disturbo schizofrenico di tipo paranoideo, risiede in stato di libertà vigilata presso una struttura polifunzionale sanitaria per la salute. Nella sua memoria difensiva, la beneficiaria evidenzia la propria capacità cognitiva e autonomia, che non risultano compromesse dalla patologia sofferta; sottolinea, inoltre, la sua partecipazione alle attività riabilitative e i miglioramenti che ne sono derivati. Nel rigettare il ricorso, il giudice richiama la pronuncia della Corte Costituzionale n. 440/2005 e ribadisce il carattere residuale dell’istituto dell’interdizione quale misura di tutela. Inoltre, facendo proprie le conclusioni della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13584/2006, evidenzia che la differenza tra l’interdizione e l’amministrazione di sostegno non è meramente quantitativa, relativa cioè all’intensità o alla durata della menomazione dell’interessato, bensì funzionale dal momento che richiede di “tener conto della natura e del tipo di attività che l’incapace non è più in grado di compiere da sé e dell’idoneità dell’uno o dell’altro istituto ad assicurare all’incapace la protezione più adeguata con il suo minore sacrificio”. Di conseguenza, anche in presenza di un quadro di abituale infermità psichica, quale quello della beneficiaria nel caso ad oggetto, l’amministrazione di sostegno resta la misura di tutela d’elezione perché rispetta maggiormente la dignità dell’interessato e perché ha procedure più snelle e costi meno elevati, salvo che quest’ultima risulti insufficiente ad offrire adeguata protezione all’interessato, in relazione alla sua situazione concreta e alle specifiche esigenze di rappresentanza. Il giudice richiama, inoltre, la giurisprudenza di legittimità che, con riferimento ad un caso di schizofrenia, ha ravvisato l’idoneità dell’amministrazione di sostegno, quale misura di tutela, anche in casi di infermità di mente grave (sentenza della Corte di Cassazione, n. 4866 del 2010). Nel caso di specie, alla luce dell’istruttoria effettuata, il giudice evidenzia come la beneficiaria mantenga una parziale capacità intellettiva (risulta in grado di orientarsi nel tempo e nello spazio; non ha nessuna difficoltà nel movimento e nella parola; ha risposto adeguatamente alle domande del giudice) e stia seguendo efficacemente la terapia riabilitativa. Pertanto, la misura dell’amministrazione di sostegno deve considerarsi adeguata ad assicurare la protezione della beneficiaria, pur affetta da una grave patologia.