Trib. di Padova, sez. I civ., sent. 4 giugno 2024, n. 1050

Autorità:
Tribunale

Data:
4 giugno 2024

Numero:
1050

Regione:
Veneto

Con questa decisione, il Tribunale dispone la revoca della misura dell’inabilitazione in favore dell’amministrazione di sostegno, quale misura che meglio si presta a tutelare i bisogni della beneficiaria. Quest’ultima, a causa di una disabilità psichica risulta invalida al 100% con indennità di accompagnamento e una limitata autonomia. Inoltre, a causa della patologia di cui è affetta, dimostra di non essere in grado di gestire le proprie finanze. Nell’assumere questa decisione, Il giudice evidenzia come, alla luce del quadro normativo esistente e delle sentenze della pronuncia della Corte Costituzionale n. 440/2005, e della giurisprudenza di legittimità (si richiama la sentenza n. 13584/2006), l’istituto dell’inabilitazione deve ritenersi una misura del tutto residuale. L’amministrazione di sostegno, infatti, meglio si presta a rispondere in modo personalizzato alle esigenze di tutela dell’interessato, con un minore sacrificio della sua capacità di agire. L’inabilitazione deve essere quindi revocata dal giudice tutelare a favore dell’apertura di un’amministrazione di sostegno, una volta verificata la conformità di questa misura alle esigenze dell’interessato.