Autorità:
Tribunale
Data:
28 marzo 2024
Numero:
929
Regione:
Campania
Alla base del caso vi è un’ istanza per la dichiarazione di nullità dei testamenti pubblici con cui la de cuius aveva lasciato i suoi beni alla sua amministratrice di sostegno, accusata di aver raggirato la beneficiaria al solo scopo di trarre vantaggio dal suo ingente patrimonio. Per esplicita disposizione normativa (art. 411 c.c.) le norme che prevedono l’incapacità a succedere del tutore e del protutore, tra cui l’art. 596 c.c., si applicano anche in materia di amministrazione di sostegno. Per univoca giurisprudenza di merito e di legittimità, tale applicabilità deve essere limitata ai casi in cui il giudice tutelare abbia attribuito all’amministratore di sostegno una funzione sostitutiva e non meramente assistenziale a favore del beneficiario. Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente l’incapacità a ricevere per testamento da parte dell’amministratrice di sostegno, in ragione degli ampissimi poteri di rappresentanza ad essa conferiti dal giudice tutelare. Né possono trovare applicazione le ipotesi di esclusione di cui all’art. 411, comma 3: i rapporti tra la de cuius e l’amministratrice di sostegno, infatti, sono sempre stati caratterizzati da corrispettività e non presentano natura para-familiare. Non possono, invece considerarsi nulle le disposizioni testamentarie fatte a favore dell’amministratrice di sostegno prima che quest’ultima venisse nominata tale.